venerdì 27 maggio 2011

Lo statuto dell'Anpi

Dal sito dell'A.N.P.I. www.anpi.it
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D’ITALIA
Ente Morale D.L. 5 aprile 1945, n. 224
STATUTO
Testo approvato con D.L. 5 aprile 1945, n. 224
pubblicato sulla G.U. n. 61 del 22 maggio 1945
Modificato con D.P.R. n. 199 del 26 febbraio 1970
pubblicato sulla G.U. n. 111 del 5 maggio 1970
Modificato con D.P.R. n. 773 del 15 settembre 1980
pubblicato sulla G.U. n. 319 del 20 novembre 1980
Modificato dall’Ufficio Territoriale del Governo
della Prefettura di Roma e iscritto nel Registro
delle Persone giuridiche in data 15 maggio 2006
ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361
2006

TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITÀ
Articolo 1
È costituita l’Associazione nazionale fra i partigiani
italiani con la denominazione «ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D’ITALIA» (A.N.P.I.).
Articolo 2
L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha lo
scopo di:
a) riunire in associazione tutti coloro che hanno
partecipato con azione personale diretta, alla guerra partigiana
contro il nazifascismo, per la liberazione d’Italia,
e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno
contribuito a ridare al nostro paese la libertà e a favorire
un regime di democrazia, al fine di impedire il ritorno di
qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;
b) valorizzare in campo nazionale ed internazionale
il contributo effettivo portato alla causa della libertà
dall’azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i
Caduti e perpetuarne la memoria;
c) far valere e difendere il diritto acquisito dei partigiani
di partecipare allo sviluppo morale e materiale del
Paese;
d) tutelare l’onore e il nome partigiano contro
ogni forma di vilipendio o di speculazione;
e) mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani
italiani e partigiani di altri paesi;
f) adottare forme di assistenza atte a recare aiuti
materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di
coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo;
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g) promuovere studi intesi a mettere in rilievo l’importanza
della guerra partigiana ai fini del riscatto del
Paese dalla servitù tedesca e delle riconquiste della libertà;
h) promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione
e qualificazione professionale, che si propongano
fini di progresso democratico della società;
i) battersi affinché i princìpi informatori della
Guerra di Liberazione divengano elementi essenziali nella
formazione delle giovani generazioni;
l) concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e
nel costume, della Costituzione Italiana, frutto della
Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che
ne ha dettato gli articoli;
m)dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono,
singolarmente o in associazioni, per quei valori di
libertà e di democrazia che sono stati fondamento della
guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta
espressione.
TITOLO II
SEDE, COMITATI PROVINCIALI, SEZIONI
Articolo 3
L’Associazione ha sede nazionale in Roma.
Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno
cento iscritti nella provincia, si costituiranno Comitati
provinciali.
In ogni Comune, d’intesa col Comitato provinciale,
può essere costituita anche più di una Sezione purché
ciascuna sezione non abbia meno di venti iscritti.
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TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 4
Il Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è composto dai delegati dei
Congressi provinciali.
Il Congresso nazionale è convocato dal Comitato
nazionale almeno una volta ogni 5 anni con un preavviso
non inferiore a mesi tre. È inoltre convocato dal Comitato
nazionale quando se ne ravvisi la necessità o quando
ne è fatta richiesta scritta e motivata da non meno di un
quinto dei Comitati provinciali esistenti che rappresentino
almeno un terzo di tutti gli iscritti all’Associazione.
Il Congresso nazionale è legalmente costituito in
prima convocazione quando i delegati rappresentino
almeno il 50% dei soci. In seconda convocazione, da
tenersi almeno 6 ore dopo la prima convocazione, il
Congresso è valido qualunque sia il numero dei soci rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di
voti rappresentati. Il Congresso nazionale elegge di volta
in volta il suo Presidente o la Presidenza. Il Congresso
nazionale delibera sulle direttive e sulle questioni di carattere
generale, elegge i componenti del Comitato nazionale
e degli altri organi nazionali dell’Associazione. Il
Congresso nazionale esamina la relazione morale e finanziaria
predisposta dal Comitato nazionale.
Articolo 5
Il Comitato nazionale
Il Comitato nazionale è eletto dal Congresso nazionale
ed è composto di 27 membri. Esso elegge tra i suoi membri
un Presidente nazionale, i vicepresidenti nazionali, la
Segreteria nazionale e un responsabile amministrativo.
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I membri del Comitato nazionale durano in carica da
un Congresso all’altro. Il Comitato nazionale si riunisce
almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria,
quando il Presidente nazionale, oppure sette membri o i
revisori dei conti ne ravvisino la opportunità. La convocazione
deve essere fatta con un preavviso di almeno tre
giorni. Il Comitato nazionale attua la linea associativa
deliberata dal Congresso e provvede:
a) a realizzare gli scopi sociali impartendo le direttive
ai Comitati provinciali;
b) a controllare le attività dei Comitati provinciali;
c) a redigere ed approvare annualmente il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo dell’Associazione;
d) a ratificare annualmente i bilanci preventivi e
consuntivi dei Comitati provinciali ed eventualmente a
predisporre visite ai Comitati provinciali allo scopo di
verificare che l’amministrazione sia tenuta nella piena
osservanza delle norme e per i fini statutari;
e) a risolvere eventuali vertenze in seno alla
Associazione;
f) ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il
buon funzionamento dell’Associazione.
Il Comitato Nazionale può procedere alla cooptazione
di nuovi membri, scelti tra i soci dell’ANPI, in caso di
decesso o impedimento assoluto di alcuno dei propri
componenti ovvero quando ciò si renda necessario per
la funzionalità dell’Associazione. La relativa deliberazione
è adottata con la maggioranza dei componenti del
Comitato Nazionale.
Articolo 6
Il Presidente nazionale
Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale
dell’Associazione, a tutti gli effetti, e provvede alla esecuzione
delle deliberazioni del Comitato nazionale. In caso
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di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vice
presidenti, all’uopo designato dal Comitato.
Articolo 7
Il Congresso nazionale elegge tra i soci:
a) una Presidenza Onoraria
b) un Consiglio nazionale
fissando per entrambi il numero dei componenti i quali
saranno consultati dal Comitato nazionale in merito alle
più importanti questioni d’interesse generale e associativo.
La convocazione della Presidenza Onoraria e del
Consiglio nazionale sarà fatta dal Presidente della
Associazione con un preavviso non inferiore a cinque
giorni e almeno una volta l’anno.
Articolo 8
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione
nazionale è eletto dal Congresso ed è composto di tre
revisori effettivi e di due supplenti, scelti tra i soci.
Esso nomina nel suo seno un Presidente e si riunisce
per esercitare il controllo sulla gestione contabile ed
amministrativa dell’Associazione e redige apposite relazioni
sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. Il
Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica da un
Congresso all’altro.
Articolo 9
Comitati regionali
In ogni Regione può essere costituito – d’intesa con
il Comitato nazionale – un Comitato regionale composto
da uno o più rappresentanti designati in egual numero da
ciascun Comitato provinciale con il compito di stimolare
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e coordinare l’azione dei Comitati provinciali e di rappresentare
l’Associazione nei rapporti con le istituzioni
regionali. Il Comitato regionale, salvo diversa determinazione
da approvarsi dal Comitato nazionale, ha sede nella
città capoluogo della Regione ed usufruisce della sede e
dei servizi del Comitato provinciale in cui ha sede. Il
Comitato regionale può eleggere tra i suoi componenti
un Presidente e uno o più vice presidenti.
Articolo 10
Il Congresso provinciale
In ciascuna provincia il Congresso provinciale è formato
dai delegati delle Sezioni.
Il Congresso provinciale è convocato in via ordinaria
in preparazione del Congresso nazionale nella località
stabilita dal Comitato provinciale in via straordinaria su
richiesta del Comitato nazionale o su richiesta scritta e
motivata delle sezioni in un numero non inferiore a un
quinto delle Sezioni stesse e che rappresentino almeno un
terzo dei soci della circoscrizione del Comitato provinciale.
La convocazione deve essere fatta con un preavviso
non inferiore a trenta giorni.
Per la validità delle deliberazioni del Congresso provinciale
valgono le norme stabilite per le deliberazioni del
Congresso nazionale.
Il Presidente del Congresso provinciale è eletto di
volta in volta.
Articolo 11
Il Congresso provinciale nomina i componenti del
Comitato provinciale ed il Collegio dei Revisori dei
Conti, e delibera sulle questioni di carattere generale
nell’ambito della provincia.
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Articolo 12
ll Comitato provinciale è composto da un numero di
membri da stabilirsi di volta in volta dal Congresso provinciale
in rapporto alle esigenze locali ed al numero degli
iscritti.
Il Comitato provinciale sceglie tra i suoi membri un
Presidente provinciale, i vice presidenti, la segreteria provinciale
ed un responsabile amministrativo. Il Comitato
provinciale dura in carica da un Congresso all’altro.
Il Comitato provinciale si riunisce in via ordinaria
almeno ogni tre mesi o quando il Presidente oppure un
terzo dei membri del Comitato o i Revisori dei Conti ne
ravvisino l’opportunità. La convocazione deve essere fatta
con un preavviso non inferiore a tre giorni. Competono
ai Comitati provinciali tutte le attribuzioni del Comitato
nazionale rispetto ai Comitati di Sezione della provincia,
l’esecuzione delle direttive del Comitato nazionale e delle
deliberazioni del Congresso provinciale.
Il Comitato provinciale esamina ed approva ogni anno
il proprio bilancio preventivo ed il conto consuntivo e
può predisporre visite ai Comitati sezionali allo scopo di
verificare che la regolare amministrazione sia tenuta nella
piena osservanza delle norme e per fini statutari.
Si applica al Comitato provinciale la disposizione di
cui al terzo comma dell’art. 5.
Articolo 13
Il Presidente provinciale cura l’esecuzione delle deliberazioni
del Comitato provinciale ed è sostituito in caso
di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti
designato dal Comitato provinciale.
Articolo 14
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato provinciale
è eletto dal Congresso provinciale ed è composto
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di tre revisori effettivi e di due supplenti scelti fra i soci.
Esso nomina nel suo seno un Presidente e si riunisce
per esercitare il controllo della gestione contabile ed amministrativa
del Comitato provinciale e redige apposite
relazioni sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica da un
Congresso provinciale all’altro.
Articolo 15
Il Congresso provinciale può eleggere in analogia ai
corrispondenti organi nazionali: a) una Presidenza
Onoraria b) un Consiglio provinciale fissando per
entrambi il numero dei componenti.
Articolo 16
L’Assemblea di sezione
L’Assemblea di sezione è composta dai soci aventi
diritto al voto nella Sezione. L’Assemblea è convocata
almeno una volta all’anno in via ordinaria dal Comitato di
Sezione e in via straordinaria su richiesta del Comitato
nazionale o del Comitato provinciale o su domanda
motivata di almeno un terzo dei soci. Se necessario
l’Assemblea di sezione può provvedere al rinnovo delle
cariche sociali.
La convocazione deve essere effettuata con un preavviso
non inferiore a giorni cinque.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea di
sezione valgono le norme stabilite per le deliberazioni
del Congresso nazionale. Il Presidente o la Presidenza
dell’Assemblea di sezione è eletta di volta in volta.
Articolo 17
L’Assemblea di sezione nomina i componenti del
Comitato di sezione ed il Collegio dei Revisori dei Conti
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esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
predisposti annualmente dal Comitato e delibera
sulle questioni di carattere generale nell’ambito del territorio
di sua competenza in aderenza alle determinazioni
del Congresso nazionale e del Congresso provinciale.
Articolo 18
Il Comitato di sezione è eletto dall’Assemblea ed è
composto di un numero di membri da stabilirsi di volta in
volta dall’Assemblea stessa ed in rapporto alle esigenze
locali ed al numero degli iscritti.
Il Comitato di sezione sceglie tra i suoi membri un
Presidente, uno o più vice presidenti, la segreteria o un
segretario e il responsabile amministrativo.
Il Comitato di sezione redige annualmente il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla
Assemblea, provvede all’esecuzione delle direttive del
Comitato nazionale e del Comitato provinciale. Il
Comitato di sezione istruisce le domande di iscrizione a
socio, secondo le norme stabilite dal presente statuto e le
direttive impartite dal Comitato nazionale.
Articolo 19
Il Presidente del Comitato di sezione cura l’esecuzione
delle deliberazioni del Comitato ed è sostituito in caso
di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti
designati dal Comitato di sezione.
Articolo 20
I Revisori dei Conti della Sezione in numero di tre
membri effettivi ed uno supplente sono eletti dalla
Assemblea e sono scelti tra i soci.
Essi si riuniscono per esercitare il controllo sulla
gestione contabile e amministrativa della Sezione.
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Articolo 21
I Comitati provinciali o comunali possono, sotto la
loro responsabilità, costituire a latere dei circoli intitolati
a Caduti o a episodi della Resistenza cui possono iscriversi
persone di provata fede antifascista che si propongano
in accordo con gli organi direttivi di portare avanti, con
azione non contrastante la linea unitaria e democratica
dell’Associazione, gli ideali della Lotta di Liberazione.
TITOLO IV
I SOCI
Articolo 22
Sono soci d’onore, con tutti i diritti compreso il diritto
al voto, i familiari dei Caduti nella Guerra di
Liberazione e di coloro che come prigionieri politici o vittime
di rappresaglie o come ostaggi o come perseguitati
politici furono assassinati dai nazifascisti o comunque
siano deceduti successivamente in seguito a ferite o malattie
riportate durante la Lotta di Liberazione, purché ne
siano personalmente degni.
I familiari di cui al comma precedente sono: il coniuge
superstite e i discendenti diretti e, in difetto di questi,
gli ascendenti diretti.
Articolo 23
Possono essere ammessi come soci con diritto al voto,
qualora ne facciano domanda scritta:
a) coloro che hanno avuto il riconoscimento della
qualifica di partigiano o patriota o di benemerito dalle
competenti commissioni;
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b) coloro che nelle formazioni delle Forze Armate
hanno combattuto contro i tedeschi dopo l’armistizio;
c) coloro che, durante la Guerra di Liberazione
siano stati incarcerati o deportati per attività politiche o
per motivi razziali o perché militari internati e che non
abbiano aderito alla Repubblica Sociale Italiana o a formazioni
armate tedesche.
Possono altresì essere ammessi come soci con diritto al
voto, qualora ne facciano domanda scritta, coloro che,
condividendo il patrimonio ideale, i valori e le finalità dell’A.
N.P.I., intendono contribuire, in qualità di antifascisti,
ai sensi dell’art. 2, lettera b), del presente Statuto, con
il proprio impegno concreto alla realizzazione e alla continuità
nel tempo degli scopi associativi, con il fine di conservare,
tutelare e diffondere la conoscenza delle vicende
e dei valori che la Resistenza, con la lotta e con l’impegno
civile e democratico, ha consegnato alle nuove generazioni,
come elemento fondante della Repubblica, della
Costituzione e della Unione Europea e come patrimonio
essenziale della memoria del Paese.
Articolo 24
L’ammissione dei soci, compresi i soci d’onore, di cui
all’art. 22 e quelli di cui al secondo comma dell’art. 23, è
deliberata dal Comitato provinciale. La domanda di iscrizione
deve essere corredata dalla necessaria documentazione.
Quando speciali circostanze lo richiedono, il
Comitato nazionale ha diritto di intervenire in merito
all’ammissione dei soci, anche dopo che sia già intervenuta
la deliberazione del Comitato provinciale.
Articolo 25
Il socio si impegna a corrispondere l’importo della tessera.
Ove occorra, per la presenza di minoranze etniche,
la tessera sarà stampata bilingue.
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Articolo 26
Il socio ha diritto di godere di tutti i servizi assistenziali
che l’Associazione organizzi sia direttamente sia a
mezzo degli enti creati a tale scopo.
Articolo 27
Il socio che commette azioni disonorevoli, atti di
indisciplina o viene meno agli impegni assunti ai sensi
del secondo comma dell’art. 23, è passibile a seconda
della gravità delle mancanze, di:
a) richiamo
b) sospensione
c) espulsione.
Articolo 28
La qualifica di socio si perde oltre che per espulsione,
che ha effetto dalla data di notificazione del relativo
provvedimento, anche per dimissioni, con decorrenza dal
giorno successivo alla loro accettazione.
Articolo 29
L’organo competente a pronunciarsi in merito ai
provvedimenti di cui ai precedenti articoli 27 e 28 è il
Comitato nazionale, su proposta del Comitato provinciale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 30
L’Associazione provvede ai suoi scopi con le quote
sociali, le entrate patrimoniali e gli eventuali contributi
dello Stato, di enti pubblici e di privati. Il Comitato
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nazionale, i Comitati provinciali ed i Comitati di sezione,
dal punto di vista patrimoniale, sono nel senso gestionale
entità distinte tra di loro. Ciascun Comitato è quindi
responsabile della gestione del proprio patrimonio, che
deve essere amministrato in modo regolare e per fini
statutari.
Articolo 31
L’importo della tessera sociale è fissato di anno in
anno dal Comitato nazionale, che ne determina la ripartizione
tra i vari organi periferici e centrali.
Articolo 32
La durata dell’esercizio finanziario corrisponde a quella
dell’anno solare. Entro il 31 ottobre ed il 31 marzo i
Comitati di sezione, i Comitati provinciali e il Comitato
nazionale compileranno ed approveranno i rispettivi
bilanci preventivi e consuntivi sia finanziari che economico-
patrimoniali.
Articolo 33
La bandiera dell’Associazione è il tricolore d’Italia con la
scritta, nella parte bianca, «ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D’ITALIA - COMITATO NAZIONALE O
PROVINCIALE O DI SEZIONE».
I soci potranno fregiarsi di un distintivo secondo il
modello autorizzato dal Comitato nazionale.
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